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Statuto

Articolo 1
L’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti Volterrani è costituita con formale atto pubblico. Essa ha la denominazione: “Gli Amici dei Musei e dei Monumenti Volterrani” ed è retta dal presente Statuto. Ha sede in Volterra Articolo 2 Scopi dell’Associazione. L’Associazione non ha finalità di lucro e si propone:

a. di affiancare ed aiutare tutte le iniziative dei musei siti in Volterra e nel territorio della Val di Cecina, sia direttamente sia indirettamente, anche attraverso contributi economici;
b. di promuovere periodicamente visite ai musei e dai monumenti, incontri con personalità della cultura e dell’arte, con il mondo della scuola, conferenze di arte e di storia per la maggior e miglior conoscenza del patrimonio artistico ed ambientale, collaborando altresì ad iniziative inerenti ad esposizioni, rassegne, ecc
c. di promuovere e facilitare acquisti, lasciti, donazioni e depositi di opere d’arte e cimeli, onde incrementare le collezioni esistenti, nonché prestare ogni opportuna assistenza per le pratiche relative.
d. di collaborare nell’opera di sorveglianza e custodia;
e. promuovere borse di studio su temi di particolare interesse;
f. realizzare pubblicazioni, CD-Rom, video o quant’altro materiale per permettere una maggior conoscenza dei beni culturali ed ambientali.
g.
più in generale, di attivare ogni possibile iniziativa volta alla tutela ed alla promozione del patrimonio artistico monumentale ed ambientale.

Articolo 3
I Soci

Possono essere Soci sia persone fisiche sia Enti Pubblici o Privati, sia Associazioni e Istituzioni, anche prive di personalità giuridica. I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

a. Ordinari,
b. Sostenitori,
c. Onorari.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche e non che corrispondono la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo. Quest’ultimo ha facoltà di stabilire quote associative ridotte per gli studenti ed i familiari dei Soci. Il pagamento della quota associativa ed il ritiro della tessera costituiscono atti di adesione all’Associazione ed accettazione del presente Statuto. Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e non che sostengono in modo continuativo l’opera dell’Associazione con concrete contribuzioni in denaro, comunque superiori a cinque quote associative ordinarie, oppure con una concreta collaborazione di persone e di mezzi.

Sono Soci Onorari le persone fisiche e non che per qualità personali, incarichi rivestiti, apporti ed elargizioni straordinarie diano all’Associazione ed al patrimonio culturale di Volterra e del suo territorio un contributo altamente significativo. La qualifica di Socio Onorario è attribuita dal Consiglio Direttivo a tempo indeterminato. Ogni Socio ordinario e sostenitore, persona fisica e non, ha diritto ad un voto.

Non ha diritto ha voto il Socio onorario.

Articolo 4
Acquisto e perdita della qualifica di Socio
La qualità di Socio ordinario e sostenitore si acquista con la iscrizione alla  Associazione, quella di Socio onorario con la nomina da parte del Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio si perde:

a. per la morte della persona fisica od estinzione della persona giuridica, Associazione, Ente od Istituzione, per tutti i Soci.
b. per mancato pagamento della quota annuale, limitatamente ai Soci Ordinari;
c. limitatamente ai Soci sostenitori, quando sia venuto meno il contributo costituente presupposto della qualifica stessa. Il Socio sostenitore può essere sempre trasferito alla categoria dei Soci Ordinari, adempiendo alla quota associativa annuale.
d. per dimissioni volontarie, per tutti i Soci;
e. per deliberazione del Consiglio Direttivo, nel caso in cui il Socio abbia tenuto un comportamento contrario o comunque incompatibile con le finalità dell’Associazione, per tutti i Soci.

Articolo 5
Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:

a. L’Assemblea dei Soci;
b. Il Consiglio Direttivo;
c. Il Presidente;
d. Il Vicepresidente;
e. Il Comitato operativo
f. Il Tesoriere
g. Il Segretario

Nessun Organo ha diritto a compensi.

Articolo 6
L’Assemblea

L’Assemblea è costituita dai Soci. Essa è straordinaria quando concerne modifiche al presente Statuto, scioglimento del Sodalizio e quando previsto dalla legge; ordinaria negli altri casi. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno. Deve comunque essere convocata entro il primo trimestre dell’anno solare per discutere e delibera re sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa all’attività svolta nell’anno precedente e su quella programmatica dell’anno in corso, sul Bilancio Consuntivo dell’esercizio precedente e sul Bilancio Preventivo dell’esercizio in corso.

L’Assemblea ordinaria, alla scadenza del triennio ed ogni volta che sia necessario, provvede alla elezione del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti. L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, almeno da parte di un terzo dei Soci. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso da pubblicarsi sulla Cronaca di Volterra di un quotidiano o mediante avviso da inviarsi ai Soci o mediante avviso da affiggersi sui muri o mediante altri mezzi elettronici (fax, posta elettronica ecc) con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto al giorno della riunione. Nell’avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda convocazione.

L’avviso deve contenere le indicazioni degli argomenti all’ordine del giorno. Per la validità della riunione in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno il cinquanta per cento dei Soci, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria. In seconda convocazione, tanto l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria, sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti, tranne quanto previsto per l’Assemblea straordinaria all’art 16 del presente Statuto.

Ogni socio ordinario e sostenitore ha diritto ad un voto; per i Soci ordinari ciò è subordinato alla regolarità del pagamento della quota associativa annuale in corso. Ogni Socio ordinario o sostenitore può essere portatore di non più di una delega scritta. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall’Assemblea Straordinaria all’art 16 del presente Statuto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano e, in caso di assenza di tutti i Vicepresidenti, dalla persona designata dall’Assemblea.

Articolo 7
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea ordinaria e rimane in carica tre anni. Il Consiglio può dichiarare decaduto dalla carica un Consigliere che senza giustificato motivo, sia assente consecutivamente per quattro sedute consiliari. In caso di decadenza di uno o più Consiglieri, il Consiglio può essere ripristinato fino al numero massimo di sette componenti, eleggendo i primi candidati non eletti; comunque il Consiglio rimane in carica purchè ne sussista il numero minimo dei componenti. Venendo meno questo, devono essere indette, senza indugio, nuove Elezioni.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presiden te con i mezzi di cui all’art. 6 comma 6° almeno otto giorni prima della seduta. Esso è valido se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più estesi poteri per la determinazione e lo svolgimento dell’attività dell’Associazione e per l’esecuzione di tutti gli atti e le iniziative che siano ritenute attinenti alle finalità dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente dell’Associazione (a meno che non abbia provveduto l’Assemblea, all’unanimità, in sede di elezioni) e può nominare un Comitato Operativo: quest’ultimo è composto da un massimo di cinque membri, tra cui un componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 8
Il Presidente ed i Vicepresidenti

Il Presidente convoca e presiede le riunioni. Egli rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in ogni grado di giudizio, sulla base delle deliberazioni del Consiglio. Il Consiglio può eleggere fino a tre Vicepresidenti nel suo seno, cui affidare la sostituzione del Presidente in caso di sua assenza od impedimento o per lo svolgimento di un mandato specifico del Presidente.

Articolo 9
Il Comitato Operativo

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Operativo, secondo quanto previsto all’Art 7, cui delegare lo svolgimento di particolari incombenze. Il Comitato Operativo viene convocato dal Presidente con i mezzi di cui all’art. 6 comma 6° almeno otto giorni prima della seduta. Esso è valido se è presente almeno la metà più uno dei componenti. Il Comitato Operativo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 10
Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo: può anche non essere Socio. Il Segretario è l’Organo amministrativo dell’Associazione. Partecipa con voto consultivo alle Sedute dell’Asse mblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Operativo e ne redige i verbali. Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del comitato Operativo. Il Segretario redige la corrispondenza dell’Associazione, tiene il protocollo e cura l’archivio.

Articolo 11
Il Tesoriere
Nella prima seduta dopo l’elezione il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere. Egli cura la tenuta dei libri contabili ed è responsabile della cassa. Compete al Tesoriere, entro il mese di Febbraio di ogni anno la redazione del Bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione, compreso il rendiconto economico e finanziario.

Articolo 12
Risorse – Esercizio Associativo – Bilancio
L’Associazione trae i suoi mezzi di funzionamento dalle quote associative, dalle contribuzioni dei Soci sostenitori, dalle elargizioni, donazioni, offerte e da qualsiasi altra forma attiva, compresi i contributi di Legge. L’anno associativo inizia il primo Gennaio e termina il trentun Dicembre. Dopo la chiusura dell’anno associativo, il Consiglio Direttivo presenta, entro il mese di Marzo, il rendiconto della gestione sociale predisposto dal Tesoriere, unitamente a quello programmatico dell’anno in corso. I rendiconti sono controllati dal Revisore che ne redige verbale e nello stesso mese di Marzo sono sottoposti all’Assemblea Ordinaria dei Soci.

Articolo 13
Sezioni
Per il raggiungimento degli scopi associativi possono essere costituite, con deliberazione del Consiglio Direttivo, Sezioni speciali secondo criteri di ripartizione di competenze. Sono chiamati a farne parte Soci particolarmente qualificati nel settore di competenza ed eventualmente anche esperti non Soci. Possono essere costituite, con deliberazioni del Consiglio, anche Sezioni distaccate nella Provincia di Pisa e/o uffici di rappresentanza in Italia ed all’estero, secondo le finalità statutarie. Tutte le Sezioni e/o gli Uffici di rappresentanza operano sotto il controllo del Consiglio Direttivo che, all’uopo, può anche delegare uno o più Consiglieri

Articolo 14
Il Sindaco Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. E’ eletto dall’Assemblea Ordinaria e rimane in carica tre anni. La carica di Sindaco revisore è incompatibile con ogni altro ufficio associativo. Controlla la gestione amministrativa dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea, cui sottopone i verbali allegati ai bilanci. L’incarico di sindaco revisore non dà diritto a compenso.

Articolo 15
Il Presidente Onorario
L’Assemblea ordinaria può eleggere, tra i Presidenti che hanno esaurito il loro compito, un Presidente Onorario, scegliendo colui che si sia reso eccezionalmente benemerito nei confronti dell’Associazione. Tale incarico è a scadenza indeterminata ed è meramente onorifico; il Presidente Onorario non è membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 16
Divieto di distribuzione di utili – scioglimento – rinvii di Legge
E’ fatto divieto di distribuzione di utili, anche in modo indiretto, come pure di avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che questa sia imposta dalla Legge. Lo scioglimento dell’Associazione è proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista dall’art, 21 Cod Civ.

Le attività dell’Associazione esistenti al momento dello scioglimento saranno devolute a favore di attività ed iniziative di altra Associazione con finalità analoga o aventi fini di pubblica utilità o. comunque, ad iniziative di pubblico interesse. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia al codice Civile ed alle leggi in materia.