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STATUTO
GLI AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI VOLTERRANI APS

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ART. 1 : Denominazione e sede
1.1: È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: “GLI AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI VOLTERRANI APS”, di seguito Associazione.
1.2: L’associazione ha sede legale nel Comune di Volterra (PI) in Via Franceschini .5.
Il Consiglio Direttivo potrà variare l’indirizzo della sede legale:
L’eventuale variazione della sede nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
1.3: L’Associazione ha durata illimitata;
1.4: L’associazione svolge la propria attività prevalentemente nella città di Volterra e nei territori limitrofi.

ART. 2: Scopo, finalità e attività
2.1: L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ai sensi dell’att. 5, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
2.2: Le finalità che l’associazione ha come oggetto sociale sono:
a) affiancare ed aiutare tutte le iniziative dei musei siti in Volterra e nel territorio limitrofi, sia direttamente sia indirettamente, anche attraverso contributi economici;
b) promuovere periodicamente visite ai musei ed ai monumenti, incontri con personalità della cultura e dell’arte, con il mondo della scuola, conferenze di arte e di storia per la maggior e miglior conoscenza del patrimonio artistico ed ambientale, collaborando altresì ad iniziative inerenti ad esposizioni, rassegne, ecc;
c) promuovere e facilitare acquisti, lasciti, donazioni e depositi di opere d’arte e cimeli, onde incrementare le collezioni esistenti, nonché prestare ogni opportuna assistenza per le pratiche relative.
d) collaborare nell’opera di sorveglianza e custodia;
e) promuovere borse di studio su temi di particolare interesse;
f) realizzare pubblicazioni, video o quant’altro sia utile a permettere una maggior conoscenza dei beni culturali ed ambientali del nostro territorio;
g) più in generale, di attivare ogni possibile iniziativa volta alla tutela ed alla promozione del patrimonio artistico monumentale ed ambientale.
Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.
2.3: L’associazione osserva il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2.4: L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
2.5: Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative secondarie e strumentali a nonna dell’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo successivamente all’emanazione del decreto attuativo in merito.
2.6: L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3: Ammissione degli associati
3.1: Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
3.2 : I Soci dell’associazione si distinguono in: ordinari, sostenitori e onorari.
3.3 : Sono Soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
3.4 : Sono Soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
3.5 : Sono Soci onorari le persone che vengono denominate tali dall’Assemblea su proposta del Consiglio per aver arrecato particolari benefici morali o materiali all’Associazione o al patrimonio culturale di Volterra e del suo tenitorio.
3.6 : Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
3.7 : La suddivisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti; ciascun Socio in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita associativa.
3.8 : L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3.9 : Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno di approvarne ed osservarne statuto e Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. In assenza di un provvedimento di diniego espresso, entro il termine suddetto, la domanda si intende accettata.
3.10: Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
3.11: Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4: Diritti e Obblighi degli associati
4.1: Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare le linee generali dell’attività annuale;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
  • consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell’Associazione;

4.2: Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.

4.3: Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini    di lucro, anche indiretto;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio.

4.4: L’esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 5: Perdita della qualifica di Associato
5.1: La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

5.2: L’associato può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere.
Tale recesso ha efficacia dall’inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la volontà di recesso. Nel caso di motivata giusta causa il recesso ha effetto immediato.

5.3: In presenza di inadempienza agli obblighi di non ottemperanza alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi ovvero di altri gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne sospeso oppure escluso con deliberazione dell’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

5.4 In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento della quota associativa annuale, l’associato moroso nel pagamento può essere escluso dall’associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.

5.5: La sospensione e l’esclusione hanno efficacia dalla loro annotazione nel libro Soci. Le deliberazioni prese in materia di esclusione e sospensione devono essere notificate ai soci destinatari per posta elettronica o per posta ordinaria agli indirizzi risultanti dal libro degli associati.

5.6: I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

5.7: Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5.8: Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6: Organi
6.1: Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • l’Organo di Controllo.

6.2: L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo per tutti i soci maggiorenni dell’Associazione.

6.3: Tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese preventivamente auto1izzate dal Consiglio e adeguatamente documentate e sostenute per ragioni dell’ufficio ricope1to.

ART. 7: Assemblea dei Soci
7.1: L’Assemblea è composta da tutti i Soci dell’Associazione in regola col versamento della quota sociale annua ed è il massimo organo dell’Associazione stessa. Questa, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano i Soci.
72: Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
7.3 : Ciascun associato ha un voto.
7.4 : Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato non può ricevere più di due deleghe. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
7.5 : La convocazione dell’Assemblea avviene mediante avviso scritto, contenente il luogo, la data e l’ora di p1ima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da pubblicare almeno 10 giorni prima nel sito dell’associazione, e da portare a conoscenza dei soci negli stessi termini o per consegna a mano, o mediante invio per posta elettronica o per posta ordinaria agli indirizzi risultanti dal libro degli associati.
7.6 : L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente, assistito dal Segretario. In caso di loro assenza 1’Assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente della Assemblea.
Allo stesso modo l’Assemblea eleggerà un Segretario dell’Assemblea per redigere il verbale, in caso di assenza del Segretario.
7.7 : L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata dal Presidente quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
7.8: L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
– nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulla sospensione e esclusione degli associati in presenza di inadempienze di cui all’art. 5.3.;
– delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
7.9: L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.
7.10: L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che 1iguardano la loro responsabilità, i Componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.
7.11: L’Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, presenti, in proprio o per delega, in seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno dopo, con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto presenti, in proprio o per delega, e l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.
7.12: Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
7.13: Delle deliberazioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
7.14: È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

 

  • ART. 8: Consiglio Direttivo
    8.1: Il Consiglio Direttivo è l’Organo di amministrazione dell’Associazione, ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
    8.2: Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
    8.3: In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee generali approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
  • individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati di cui all’att. 5.4;
  • deliberare su tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
  • nominare fra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
  • curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari. delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

8.4: Il Consiglio Direttivo è fo1mato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, nominati dall’Assemblea, con scrutinio segreto, per la durata di 3 anni e sono rieleggibili senza limiti, in caso di numero di voti uguali sarà eletto il consigliere più anziano. Il numero dei componenti è stabilito dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo prima della votazione.
8.5: I componenti del consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
8.6: Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 giorni prima della data della riunione e deve contenere il luogo la data l’ora e l’ordine del giorno della riunione. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
8.7: Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
8.8: È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
8.9: I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai Componenti del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8.10: I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.
8.11: Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti nell’ultima elezione svoltasi, in ordine di votazione. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà a una nuova elezione per sostituire i Consiglieri cessati. I Consiglieri cosi subentrati restano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui cessi dall’incarico anche non contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente, o in sua assenza o inerzia il Consigliere che ha avuto il maggior numero di voti, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo, che resterà in carica sino alla scadenza naturale del mandato. Il Consiglio Direttivo decaduto resta in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
8.12: Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART.9: Presidente e Vice Presidente
9. 1: Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in
quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e su delega del Consiglio Direttivo compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
9.2: Il Presidente è nominato con voto palese dal Consiglio Direttivo nel suo interno, e può essere 1iconfermato.
9.3: È autorizzato su delega del Consiglio Direttivo ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie.
9.4: Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei Consiglieri.
9.5: Almeno un mese prima della scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea elettiva per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
9.6: Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. È assistito dal Segretario.
9.7: In caso di necessità il Presidente convoca con preavviso minimo il Consiglio Direttivo per deliberazioni di urgenza.
9.8: Il Vice Presidente è nominato con voto palese dal Consiglio Direttivo al suo interno e sostituisce il Presidente ogniqualvolta questi sia impossibilitato temporaneamente nell’esercizio delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega temporanea ad altro Consigliere.

ART. 10: Segretario e Tesoriere
I0.1: Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo con votazione palese.
I0.2: Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell’Associazione e assicura l’esecuzione delle deliberazioni;
10.4: Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell’associazione e le relative registrazioni;
10.5: È possibile affidare i due incarichi ad una sola persona.

ART. 11: Organo di Controllo
11.1: L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dalla Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. Rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
11.2: I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale è composto da tre membri, ed i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
11.3: Nella seduta di insediamento, indetta dal membro risultato primo degli eletti, l’Organo di controllo collegiale elegge al suo interno il proprio Presidente.
11.4: L’Organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei p1incipi di corretta amministrazione, anche con 1iferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.11 bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

11.5: L’Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Componenti del Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
11.6: I membri dell’Organo di controllo sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all’ordine del giorno, senza diritto di voto.

ART. 12: Revisore Legale dei Conti
12.1: Quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l’Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L’incarico
della revisione legale dei conti può essere affidato all’Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell’apposito registro.
12.2: Qualora i componenti dell’Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell’apposito registro, l’Assemblea affida l’incarico della revisione legale
dei conti ad un soggetto iscritto nell’apposito registro o ad una società di revisione legale.

ART. 13: Patrimonio e Risorse Economiche
13.1: Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
13.2: L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
13.3: L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e p1ivati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

ART. 14: Bilancio di esercizio
14.1: L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
14.2: Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio.
14.3: L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in confo1mità alla no1mativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
14.4: Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
14.5: Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto che ne fanno richiesta.
14.6: Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.
14.7: L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15: Libri Sociali
15.1: L’Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Consiglio Direttivo, di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART.16: Presidente Onorario
16.1: L’Assemblea ordinaria può eleggere, tra i Presidenti che hanno esaurito il loro compito, un Presidente Onorario, scegliendo colui che si sia reso eccezionalmente benemerito nei confronti dell’Associazione.
Tale incarico è a scadenza indeterminata ed è meramente onorifico; il Presidente Onorario non è membro del Consiglio Direttivo.

ART. 17: Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
17.1 : In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto: a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
17.2 : L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibi4nente scelti tra i propri associati.

ART. 18: Rinvio
18.1 : Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 19: Disposizioni Transitorie
19.1 : Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
19.2 : Gli Organi dell’associazione in carica al momento dell’approvazione dello Statuto concludono regolarmente il loro mandato fino alla scadenza naturale.